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FAQ

1. Ai fini dell’attribuzione dell’assegno per il nucleo familiare, qual è il periodo di riferimento dei redditi da prendere in considerazione?

L'assegno viene attribuito sulla base dell'ammontare dei redditi percepiti nell'anno solare immediatamente precedente il 1° luglio di ciascun anno.

2. Ai fini dell'attribuzione dell'assegno, da chi è composto il nucleo familiare?

Il nucleo familiare è composto ai sensi dell’art.2, comma 2, del D.L. 13.3.1988, n.69, convertito nella L. 13.5.1988, n.153 (norma istitutiva dell’assegno per il nucleo familiare), dai coniugi, con esclusione di quello legalmente ed effettivamente separato, e dai figli ed equiparati minori di età e senza limiti di età qualora si trovino nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro.

3. Ai fini dell’attribuzione dell’assegno, quali altri soggetti possono far parte del nucleo familiare?

Sono inclusi anche i fratelli, le sorelle ed i nipoti del richiedente nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito la pensione ai superstiti e sempreché siano minorenni ovvero maggiorenni qualora si trovino nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro.

4. Quali sono i redditi da considerare ai fini dell’attribuzione dell’assegno per il nucleo familiare?

La legge 13.5.1988, n.153, prevede la valutazione dei redditi di qualsiasi natura assoggettabili ad Irpef, dei redditi esenti da Irpef e di quelli assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, qualora il loro importo complessivo annuo sia superiore ad euro 1.032,91 annui. Uniche esclusioni sono consentite per somme aventi carattere risarcitorio (ad esempio le pensioni di guerra, le rendite infortunistiche erogate dall’INAIL, le pensioni privilegiate “ordinarie tabellari”) o di rimborso spese forfetario (ad esempio le indennità di accompagnamento).

5. Quali categorie di lavoratori non dovranno utilizzare la procedura telematica per presentare le proprie dimissioni o risoluzione consensuale?

Il Decreto Legislativo n.151/2015 esclude i lavoratori domestici, le risoluzioni consensuali raggiunte tramite accordi di conciliazione in sede stragiudiziale. Sono poi esclusi i genitori lavoratori nelle ipotesi indicate nell’articolo 55, comma 4 del Decreto Legislativo n.151/2001 che prevedono la convalida presso gli Uffici territoriali competenti. La circolare n.12/2016 specifica inoltre che non dovrà essere utilizzata la procedura nei casi di recesso durante il periodo di prova e per i rapporti di lavoro marittimo.

6. La procedura di dimissioni telematiche dovrà essere utilizzata solo dai lavoratori del settore privato?

Sì, la procedura non si applica ai rapporti di lavoro del pubblico impiego, come specificato nell’articolo 26 del Decreto Legislativo n.151/2015.

7. Anche le lavoratrici che hanno pubblicato la data del loro matrimonio per cui vige il divieto di licenziamento devono effettuare la procedura di dimissioni telematiche?

Sì, anche in questo caso, dovrà essere compilato il modello telematico per presentare le proprie dimissioni o effettuare la risoluzione consensuale.

8. Dovranno utilizzare la procedura di dimissioni telematiche anche i lavoratori che presentano le proprie dimissioni per il raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia o anticipata?

Sì. Per determinare la decorrenza dei trattamenti pensionistici l’INPS ha chiarito, con il messaggio INPS n.3755/2016, che la data di cessazione del rapporto di lavoro coincide con la data dell’ultimo giorno di lavoro, ovvero, il giorno precedente a quello indicato nella sezione del modulo “Data di decorrenza delle dimissioni /risoluzione consensuale”.

9. I lavoratori con contratto a tempo determinato che intendano dimettersi dovranno usare la nuova procedura di dimissioni telematiche.

Sì, come indicato al punto 1.1 della circolare n. 12/2016 le dimissioni da rapporto di lavoro a tempo determinato rientrano nel campo di applicazione della nuova procedura.

10. Qual è la data di decorrenza da indicare nella compilazione del modello di dimissioni telematico?

La data di decorrenza delle dimissioni è quella a partire dalla quale, decorso il periodo di preavviso, il rapporto di lavoro cessa. Pertanto la data da indicare sarà quella del giorno successivo all’ultimo giorno di lavoro.