Il nucleo familiare è composto ai sensi dell’art.2, comma 2, del D.L. 13.3.1988, n.69, convertito nella L. 13.5.1988, n.153 (norma istitutiva dell’assegno per il nucleo familiare), dai coniugi, con esclusione di quello legalmente ed effettivamente separato, e dai figli ed equiparati minori di età e senza limiti di età qualora si trovino nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro.